Randagismo

(fonte: Ministero della Salute)

Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 281 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.

Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal “Regolamento di Polizia Veterinaria” (RPV) – DPR n. 320 dell’8 febbraio 1954.
Il principio così detto “no kill” introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altri Paesi hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione. 

La legge 281/91, all’articolo 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di un fondo per la sua attuazione a decorrere dall’anno 1991. Il Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di tale fondo.

La Legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale.

L’ Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino ha previsto una serie di misure quali:

  1. l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
  2. la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale;
  3. l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni.

La Legge 189 del 20 luglio 2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”. 
In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.

Inoltre l’articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente:
(Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Con la legge 189/2004 l’Italia, primo paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus).

Dal 31 dicembre 2008 entrerà in applicazione il Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. 

Consulta l’opuscolo: Norme nazionali sulla tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo: competenze e responsabilità

NORME NAZIONALI SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

 

Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo. I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante, inoltre molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi.

Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvatichiti” il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si riuniscono in branchi.

I cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono:

  • rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone
  • diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario
  • essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo”
  • arrecare danni al bestiame domestico allevato
  • arrecare danni agli animali selvatici
  • alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici
  • essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo.
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